La pubblicazione sull'albo pretorio on-line fa decorrere i termini d’impugnazione

Published On: 16 Ottobre 2018Categories: Appalti Pubblici e Concessioni, Tutele

La III Sezione del Consiglio di Stato – con la pronuncia n.5766 dell’8 ottobre 2018 – ha chiarito che la pubblicazione della delibera di indizione della procedura negoziata sul sito informatico dell’amministrazione aggiudicatrice, nella sezione dotata di funzioni di albo pretorio on-line, è idonea a fondare la presunzione di conoscenza degli atti pubblicati e dunque a produrre gli effetti giuridici ad essa collegati, fra cui la decorrenza dei termini per la partecipazione alla gara e per l’impugnazione degli atti della procedura.
 
I Giudici di Palazzo Spada, in particolare, ricostruita la disciplina applicabile alla pubblicazione degli atti delle procedure ad evidenza pubblica – in specie, l’articolo 32 della legge n.69/2009 riguardante la pubblicazione online degli atti concernenti gare pubbliche e il d.P.C.M. 26 aprile 2011, emanato in attuazione della medesima – ha ritenuto che, nello specifico caso concreto, alla luce del secondo comma dell’articolo 2 del d.P.C.M. 26, aprile 2011, l’amministrazione avesse correttamente adempiuto ai suoi obblighi di pubblicità, tramite la pubblicazione della delibera di indizione della procedura sul proprio sito istituzionale, nella sezione dedicata all’albo pretorio on line, benchè non anche nella pagina dedicata alla “amministrazione trasparente”. E che detta pubblicazione fosse idonea a produrre effetti legali di conoscenza erga omnes degli atti pubblicati, rilevando altresì ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione.

Di tanto, ad avviso del Supremo Consesso, si trae conferma dall’incipit dell’art. 37 del d.lgs. 33/2013, il quale, pur introducendo a carico delle pubbliche amministrazioni nuovi obblighi di pubblicità e di diffusione di informazioni da inserirsi nella sezione dedicata denomina “Amministrazione trasparente”, espressamente mantiene “fermi … gli obblighi di pubblicità legale” già derivanti da precedenti disposizioni di legge.

Sicché, anche la più recente versione dell’art. 29, come modificata dal d.lgs. 19.4.2017, n. 56 ed entrata in vigore il 20.5.2017 – nella parte in cui prevede la pubblicazione degli atti nella sezione “Amministrazione trasparente” quale momento di decorrenza dei “termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione” – non pare poter contraddire l’effetto di conoscenza legale già derivante, nella materia qui di interesse, dall’applicazione dell’art. 32 legge 69/2009 e delle relative disposizioni attuative.

Da ciò è dunque derivata la conferma della decisione di prime cure, la quale aveva già ritenuto irricevibile per tardività il ricorso di primo grado, col quale si era peraltro contestata l’insussistenza dei presupposti  di legge per far luogo alla procedura negoziata, siccome notificato oltre il termine decadenziale decorrente dalla predetta pubblicazione.

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La pubblicazione sull'albo pretorio on-line fa decorrere i termini d’impugnazione

Published On: 16 Ottobre 2018

La III Sezione del Consiglio di Stato – con la pronuncia n.5766 dell’8 ottobre 2018 – ha chiarito che la pubblicazione della delibera di indizione della procedura negoziata sul sito informatico dell’amministrazione aggiudicatrice, nella sezione dotata di funzioni di albo pretorio on-line, è idonea a fondare la presunzione di conoscenza degli atti pubblicati e dunque a produrre gli effetti giuridici ad essa collegati, fra cui la decorrenza dei termini per la partecipazione alla gara e per l’impugnazione degli atti della procedura.
 
I Giudici di Palazzo Spada, in particolare, ricostruita la disciplina applicabile alla pubblicazione degli atti delle procedure ad evidenza pubblica – in specie, l’articolo 32 della legge n.69/2009 riguardante la pubblicazione online degli atti concernenti gare pubbliche e il d.P.C.M. 26 aprile 2011, emanato in attuazione della medesima – ha ritenuto che, nello specifico caso concreto, alla luce del secondo comma dell’articolo 2 del d.P.C.M. 26, aprile 2011, l’amministrazione avesse correttamente adempiuto ai suoi obblighi di pubblicità, tramite la pubblicazione della delibera di indizione della procedura sul proprio sito istituzionale, nella sezione dedicata all’albo pretorio on line, benchè non anche nella pagina dedicata alla “amministrazione trasparente”. E che detta pubblicazione fosse idonea a produrre effetti legali di conoscenza erga omnes degli atti pubblicati, rilevando altresì ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione.

Di tanto, ad avviso del Supremo Consesso, si trae conferma dall’incipit dell’art. 37 del d.lgs. 33/2013, il quale, pur introducendo a carico delle pubbliche amministrazioni nuovi obblighi di pubblicità e di diffusione di informazioni da inserirsi nella sezione dedicata denomina “Amministrazione trasparente”, espressamente mantiene “fermi … gli obblighi di pubblicità legale” già derivanti da precedenti disposizioni di legge.

Sicché, anche la più recente versione dell’art. 29, come modificata dal d.lgs. 19.4.2017, n. 56 ed entrata in vigore il 20.5.2017 – nella parte in cui prevede la pubblicazione degli atti nella sezione “Amministrazione trasparente” quale momento di decorrenza dei “termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione” – non pare poter contraddire l’effetto di conoscenza legale già derivante, nella materia qui di interesse, dall’applicazione dell’art. 32 legge 69/2009 e delle relative disposizioni attuative.

Da ciò è dunque derivata la conferma della decisione di prime cure, la quale aveva già ritenuto irricevibile per tardività il ricorso di primo grado, col quale si era peraltro contestata l’insussistenza dei presupposti  di legge per far luogo alla procedura negoziata, siccome notificato oltre il termine decadenziale decorrente dalla predetta pubblicazione.

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