Migliorie al progetto e indicazione della terna dei subappaltatori
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, con la sentenza del 6 novembre 2018 numero 1883, ha chiarito che nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica, le proposte di migliorie al progetto contenute nell’offerta tecnica devono essere adeguatamente valutabili almeno nelle loro caratteristiche essenziali e che la mancata indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, pur traducendosi in una violazione dell’art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, non può comportare l’esclusione dell’aggiudicataria dalla gara, ma soltanto il dovere per l’amministrazione di dare corso al soccorso istruttorio, mediante richiesta di regolarizzazione dell’offerta.
Con la sentenza in rassegna, i Giudici Calabresi hanno deciso due ricorsi – riuniti per per motivi di connessione oggettiva – proposti contro una Provincia che in qualità di stazione unica appaltante, aveva bandito, per conto di un Comune, una gara per l’aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza di alcuni versanti dell’ex tracciato Ferroviario.
In dettaglio, col primo ricorso, la seconda graduata – dopo aver rilevato che il criterio di aggiudicazione della gara era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che l’offerta tecnica doveva essere valutata sotto il profilo delle migliorie apportate al progetto – ha lamentato che l’offerta dell’aggiudicataria non era corredata di elaborati tecnici con un livello di dettaglio adeguato a valutare l’utilità delle migliorie, dunque i migliori punteggi riportati da quest’ultima, quanto all’aspetto delle migliorie, erano stati assegnati in spregio alla legge speciale di gara.
Il Tribunale Amministrativo Calabrese, richiamando la sentenza del 26 maggio 2015 numero 2615 della V Sezione del Consiglio di Stato, ha ribadito che “…nelle gare pubbliche le valutazioni operate dall’amministrazione appaltante, e per essa dalla commissione di gara, circa l’idoneità e l’adeguatezza di un’offerta migliorativa a realizzare l’oggetto dell’appalto e a perseguire così le finalità del progetto posto a base della gara sfuggono di norma al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo la loro macroscopica illogicità, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà e travisamento dei fatti, costituendo esercizio della discrezionalità amministrativa che non può essere sostituita dalla diversa valutazione del giudice, in ragione del fondamentale principio di separazione dei poteri; può tuttavia essere oggetto di accertamento giudiziale il substrato fattuale in relazione al quale la discrezionalità è stata concretamente esercitata, poiché ciò non investe direttamente il contenuto della valutazione operata, che attiene al merito del potere amministrativo, bensì il suo stesso presupposto…”.
Sulla scorta di tali valutazioni, il Collegio giudicante – essendosi determinato a disporre verificazione, per valutare se gli elaborati tecnici presentati dall’aggiudicataria fossero sufficienti ad apprezzare la qualità delle migliorie offerte, e avendo l’organo di verificazione ritenuto che il livello di progettazione non fosse sufficiente in relazione ad alcune migliorie – ha accolto, con riferimento a tale doglianza, il primo ricorso poiché “…le proposte di migliorie di cui si tratta non erano adeguatamente valutabili proprio nelle loro caratteristiche essenziali, e cioè l’idoneità a rendere più efficace l’intervento programmato…” e quindi “…la commissione giudicatrice non avrebbe potuto tener conto, ai fini della valutazione, delle migliorie i cui elaborati tecnici non consentivano un adeguato apprezzamento dell’effetto utile conseguito mediante esse…”.
Col secondo ricorso invece, la terza graduata ha lamentato la violazione dell’art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/20106, del bando di gara e del disciplinare di gara, atteso che l’aggiudicataria, pur riservandosi di dare corso a subappalto, aveva omesso di indicare la terna dei subappaltatori.
Sul punto, il Collegio – sulla scorta dei precedenti richiamati dallo stesso ricorrente (TAR Lombardia – Brescia, Sez. II, 29 dicembre 2016, n. 1790 e delibera ANAC del 3 maggio 2017, n. 487) – ha rigettato il secondo ricorso, rilevando che “…la mancata indicazione della terna dei subappaltatori avrebbe dovuto soltanto … indurre l’amministrazione a dare corso al soccorso istruttorio, mediante richiesta di regolarizzazione dell’offerta. Giammai essa avrebbe potuto invece comportare l’esclusione dell’aggiudicataria dalla gara…”.