Obblighi dichiarativi ex art. 80, comma 5, lettera a) su reati estinti per oblazione

Published On: 14 Luglio 2018Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

Con la sentenza n. 3876 del 22 giugno 2018, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha chiarito che, in sede di partecipazione alle procedure a evidenza pubblica, non sussiste l’obbligo dichiarativo inerente alla violazione di norme sulla sicurezza sul lavoro in caso di estinzione del reato per intervenuta oblazione.
Nel caso di specie, il R.T.I. secondo classificato a una procedura per l’affidamento di un servizio di vigilanza presso immobili aveva impugnato l’aggiudicazione al R.T.I. primo classificato, ritenendo che l’aggiudicatario andasse invece escluso per l’omessa dichiarazione di gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Il ricorso veniva accolto dal T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, ma l’aggiudicatario interponeva appello, deducendo l’erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui non considerava l’oblazione come escludente l’obbligo dichiarativo.
I Giudici di Palazzo Spada, definendo l’appello, hanno anzitutto rammentato come, per effetto della disposizione contenuta all’art. 80, comma 5, lett. a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 – la quale prevede l’esclusione dalla gara nel caso in cui “la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del presente codice.” – la stazione appaltante gode di discrezionalità in ordine alla valutazione della gravità e dell’accertamento delle violazioni, potendosi avvalere di qualunque mezzo di prova e senza che sia necessario che detto accertamento sia coperto da giudicato o definito da provvedimento inoppugnabile.
Ció premesso, il Consiglio di Stato ha per un verso ritenuto corretta la sentenza di primo grado nella parte in cui affermava “..l’obbligo di dichiarare sempre, senza eccezioni, condanne (o anche solo contestazioni) relative alle violazioni di norme riconducibili alla categoria in parola…”; per altro e correlato verso, ha invece ritenuto censurabile la sentenza appellata, nella misura in cui ometteva di considerare l’intervenuta oblazione della contravvenzione di cui all’art. 17 del r.d. n. 773 del 1931 quale fatto esentativo dall’obbligo di dichiarazione, rappresentando questo un minus anche rispetto alla condanna per reato estinto o depenalizzato.
In linea dunque con la giurisprudenza sul punto (cfr. Consiglio di Stato, sentenze n. 761/2016 e n.4392/2013), il Consiglio di Stato ha considerato insussistente l’obbligo dichiarativo a carico dell’operatore economico, a prescindere dalla gravità dell’addebito, al pari del potere della stazione appaltante di valutare il fatto di reato ai fini della partecipazione alla gara, con conseguente annullamento della pronuncia di primo grado e ripristinazione dell’originaria aggiudicazione in capo all’appellante.
 

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Obblighi dichiarativi ex art. 80, comma 5, lettera a) su reati estinti per oblazione

Published On: 14 Luglio 2018

Con la sentenza n. 3876 del 22 giugno 2018, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha chiarito che, in sede di partecipazione alle procedure a evidenza pubblica, non sussiste l’obbligo dichiarativo inerente alla violazione di norme sulla sicurezza sul lavoro in caso di estinzione del reato per intervenuta oblazione.
Nel caso di specie, il R.T.I. secondo classificato a una procedura per l’affidamento di un servizio di vigilanza presso immobili aveva impugnato l’aggiudicazione al R.T.I. primo classificato, ritenendo che l’aggiudicatario andasse invece escluso per l’omessa dichiarazione di gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Il ricorso veniva accolto dal T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, ma l’aggiudicatario interponeva appello, deducendo l’erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui non considerava l’oblazione come escludente l’obbligo dichiarativo.
I Giudici di Palazzo Spada, definendo l’appello, hanno anzitutto rammentato come, per effetto della disposizione contenuta all’art. 80, comma 5, lett. a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 – la quale prevede l’esclusione dalla gara nel caso in cui “la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del presente codice.” – la stazione appaltante gode di discrezionalità in ordine alla valutazione della gravità e dell’accertamento delle violazioni, potendosi avvalere di qualunque mezzo di prova e senza che sia necessario che detto accertamento sia coperto da giudicato o definito da provvedimento inoppugnabile.
Ció premesso, il Consiglio di Stato ha per un verso ritenuto corretta la sentenza di primo grado nella parte in cui affermava “..l’obbligo di dichiarare sempre, senza eccezioni, condanne (o anche solo contestazioni) relative alle violazioni di norme riconducibili alla categoria in parola…”; per altro e correlato verso, ha invece ritenuto censurabile la sentenza appellata, nella misura in cui ometteva di considerare l’intervenuta oblazione della contravvenzione di cui all’art. 17 del r.d. n. 773 del 1931 quale fatto esentativo dall’obbligo di dichiarazione, rappresentando questo un minus anche rispetto alla condanna per reato estinto o depenalizzato.
In linea dunque con la giurisprudenza sul punto (cfr. Consiglio di Stato, sentenze n. 761/2016 e n.4392/2013), il Consiglio di Stato ha considerato insussistente l’obbligo dichiarativo a carico dell’operatore economico, a prescindere dalla gravità dell’addebito, al pari del potere della stazione appaltante di valutare il fatto di reato ai fini della partecipazione alla gara, con conseguente annullamento della pronuncia di primo grado e ripristinazione dell’originaria aggiudicazione in capo all’appellante.
 

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