Patente a crediti edilizia: operatività e coordinamento con il Codice Appalti
Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del decreto legislativo numero 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza) sono soggetti – già dal 1° ottobre 2024 – all’obbligo di conseguire la patente edilizia a crediti.
Sino alla data del 31 ottobre 2024, le imprese hanno operato attraverso la trasmissione di una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC all’indirizzo dell’Ispettorato del Lavoro.
A partire dal 1° novembre 2024, non è invece più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, ma è indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Col presente contributo si riassume l’utilizzo e la finalità dell’Istituto della patente edilizia a crediti, per poi evidenziare brevemente alcune criticità, che potrebbero in parte incidere nella sua applicazione.
La normativa di riferimento
L’istituto della patente edilizia a crediti è previsto dall’articolo 27 del Testo Unico Sicurezza, poi modificato dall’articolo 29 comma 19 del D.L. 19/2024 (c.d. Decreto PNRR 4), infine convertito con ulteriori modifiche dalla Legge n. 56 del 29.04.2024.
Si tratta di un sistema introdotto per incentivare la regolarità e il rispetto delle norme negli ambiti della sicurezza sul lavoro, degli obblighi contributivi e contrattuali, essendosi affidato all’Ispettorato Nazionale del Lavoro il compito di implementare un portale che consenta a committenti e imprese affidatarie, di verificare lo stato della patente delle imprese con cui vengono a contatto.
La norma ha infatti previsto un “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”, per il quale “1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione Europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto; c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente; f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente…”.
L’articolo 27 in estrema sintesi ha previsto che il possesso dei requisiti è inizialmente autocertificato (salvo il controllo successivo che accerta la mancanza di requisiti) e che la patente è dotata di un “…punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti…”; ancora, che “…Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati…”; specificandosi, al comma 10 che “…La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a)…” (potendo essere consentito soltanto il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori).
Quali imprese sono sottratte all’obbligo di acquisire la patente edilizia
Tra le prescrizioni rilevanti poi, occorre menzionare la previsione che esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 e ciò a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, col Decreto 18 settembre 2024 n. 132, ha quindi adottato il “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”, nonché tutte le norme sui criteri di attribuzione dei crediti, le regole relative alla sospensione e al recupero dei crediti.
Più di recente, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 4 che ha fornito alcune indicazioni sul funzionamento del nuovo sistema della patente “a crediti”.
La Circolare contiene l’indicazione delle specifiche modalità operative e tempistiche attraverso il Portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Mancato coordinamento o diverso spettro applicativo?
Come detto, però, la previsione del sistema della patente edilizia a punti sembra poter prefigurare alcune criticità.
Un primo aspetto di incertezza si rileva nel tentativo di coordinamento tra la norma dell’articolo 27 del D.lgs. 81/2008 che disciplina l’istituto descritto, e le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 36/2023, che prevedono tra le cause di esclusione la mancanza del requisito della regolarità fiscale.
Il coordinamento infatti non appare immediato laddove si guardi sia all’ambito (gli affidamenti di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000) che alla soglia richiesta dall’articolo 17 bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, richiamata dall’articolo 27 appena menzionato, per conseguire la regolarità fiscale utile al rilascio della patente edilizia; può infatti conseguire la patente edilizia l’impresa che non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito per importi superiori a euro 50.000.
In tal caso la certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle entrate con una validità di quattro mesi dalla data del rilascio.
Ponendo tali disposizioni a raffronto con l’articolo 94 comma 6 del D.lgs 36/2023, che tra le violazioni “gravi” e rilevanti ai fini dell’esclusione prevede quelle di importo superiore complessivamente a € 5.000,00, come indicato nell’Allegato II.10 del Codice, è immediato rilevare la diversa rilevanza delle soglie dell’accertamento della “irregolarità fiscale”.
Ne deriva, che – posto che la soglia per impedire la sussistenza del requisito della regolarità fiscale ai fini del conseguimento della patente edilizia è ben più alta – a nulla gioverebbe per la Stazione Appaltante la mera verifica della sussistenza della patente edilizia per accertare il requisito della “regolarità fiscale”, la cui acquisizione dunque non impedisce l’esclusione dell’operatore economico dalla gara.
Ma non solo.
Lo stesso sistema di accertamento della carenza di requisiti e/o di decurtazione del punteggio (che fa salva la prevalenza dell’interesse al completamento delle opere avanzate oltre il limite del 30%) e di revoca della patente, non è allo stato pienamente coerente col sistema più stringente dell’accertamento della regolarità fiscale, che va mantenuta anche dopo l’aggiudicazione.
La rilevanza del sistema sanzionatorio della patente edilizia a punti
Si segnala, in ogni caso, la rilevanza del sistema sanzionatorio correlato alla mancanza/decadenza dal conseguimento della patente, che va certamente monitorato dalle imprese, le quali – ai sensi del comma 11 dell’articolo 27 del Testo Unico Sicurezza – possono incorrere non solo nella sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori (e comunque, non inferiore a euro 6.000) ma anche nell’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, per un periodo di sei mesi.