Rapporto fra ordine di demolizione ed istanza di accertamento di conformità

Published On: 4 Dicembre 2018Categories: Edilizia, Urbanistica ed Espropriazioni

L’istanza di accertamento di conformità non può avere rilievo sull’efficacia dell’ordine di demolizione se inoltrata, a notevole distanza di tempo dall’adozione di detto provvedimento sanzionatorio.
In  tal senso si è espressa la Seconda Sezione del TAR Sicilia di Palermo la quale, con la decisione del 3 dicembre 2018 n.2553, ha dapprima ricostruito il quadro normativo di riferimento, rammentando come l’art. 36, comma 1, D.P.R. 380/01 (già art. 13 della l. 47/85), faccia riferimento, ai fini della presentazione dell’istanza di sanatoria, ai termini indicati negli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, e 34, comma 1, del medesimo D.P.R. (ovverosia al termine concesso nell’ingiunzione di demolizione al responsabile dell’abuso per ridurre in pristino lo stato dei luoghi prima che l’ordinanza venga eseguita dal comune – termine che, per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, è di novanta giorni dall’ingiunzione a demolire).
Il Collegio, quindi, ha richiamato e posto alla base della propria decisione (di rigetto del ricorso, proposto contro il diniego espresso sull’istanza di concessione in sanatoria), quel “condivisibile orientamento giurisprudenziale”, secondo cui “..l’art. 36 D.P.R. 380/01, nel prevedere espressamente un termine per la presentazione dell’istanza di sanatoria successivamente all’irrogazione dell’ordinanza di demolizione pone, infatti, un termine di decadenza alla facoltà del privato di chiedere l’accertamento di conformità, a meno di non volerne sostenere l’assoluta irrilevanza, pur a fronte del chiaro tenore della norma e della sua coerenza con la rilevata esigenza di celere definizione degli abusi edilizi che si conclude o la conservazione di opere edili conformi alla disciplina urbanistica vigente, ovvero con l’applicazione delle sanzioni ripristinatorie…” (cfr. T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, 7 luglio 2010, n. 2871), nonché quello per cui “..la presentazione della domanda di accertamento di conformità successiva alla emanazione dell’ordinanza di demolizione comporta che l’Amministrazione non può che constatare che l’istanza è stata presentata da chi non sia più proprietario, se essa è stata proposta dopo l’acquisizione ipso iure della proprietà ai sensi dell’art. 31, comma 3, del T.U. n. 380 del 2001, per il decorso del termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza di sgombero e demolizione” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 dicembre 2017, n. 5653; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 05-06-2018, n. 307).
Nello specifico, peraltro, il Collegio ha ritenuto che – poichè rispetto alla (prima) istanza di accertamento di conformità, decorsi sessanta giorni (ai sensi dell’art. 13 L. n. 47/85 e dell’art. 36 D.P.R. n. 380/01) si era formato il silenzio rigetto (non impugnato da parte ricorrente)  – in maniera legittima l’Amministrazione comunale si fosse limitata a confermare il diniego di sanatoria, già tacitamente rigettata, a seguito della presentazione della nuova richiesta di accertamento di conformità.

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Rapporto fra ordine di demolizione ed istanza di accertamento di conformità

Published On: 4 Dicembre 2018

L’istanza di accertamento di conformità non può avere rilievo sull’efficacia dell’ordine di demolizione se inoltrata, a notevole distanza di tempo dall’adozione di detto provvedimento sanzionatorio.
In  tal senso si è espressa la Seconda Sezione del TAR Sicilia di Palermo la quale, con la decisione del 3 dicembre 2018 n.2553, ha dapprima ricostruito il quadro normativo di riferimento, rammentando come l’art. 36, comma 1, D.P.R. 380/01 (già art. 13 della l. 47/85), faccia riferimento, ai fini della presentazione dell’istanza di sanatoria, ai termini indicati negli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, e 34, comma 1, del medesimo D.P.R. (ovverosia al termine concesso nell’ingiunzione di demolizione al responsabile dell’abuso per ridurre in pristino lo stato dei luoghi prima che l’ordinanza venga eseguita dal comune – termine che, per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, è di novanta giorni dall’ingiunzione a demolire).
Il Collegio, quindi, ha richiamato e posto alla base della propria decisione (di rigetto del ricorso, proposto contro il diniego espresso sull’istanza di concessione in sanatoria), quel “condivisibile orientamento giurisprudenziale”, secondo cui “..l’art. 36 D.P.R. 380/01, nel prevedere espressamente un termine per la presentazione dell’istanza di sanatoria successivamente all’irrogazione dell’ordinanza di demolizione pone, infatti, un termine di decadenza alla facoltà del privato di chiedere l’accertamento di conformità, a meno di non volerne sostenere l’assoluta irrilevanza, pur a fronte del chiaro tenore della norma e della sua coerenza con la rilevata esigenza di celere definizione degli abusi edilizi che si conclude o la conservazione di opere edili conformi alla disciplina urbanistica vigente, ovvero con l’applicazione delle sanzioni ripristinatorie…” (cfr. T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, 7 luglio 2010, n. 2871), nonché quello per cui “..la presentazione della domanda di accertamento di conformità successiva alla emanazione dell’ordinanza di demolizione comporta che l’Amministrazione non può che constatare che l’istanza è stata presentata da chi non sia più proprietario, se essa è stata proposta dopo l’acquisizione ipso iure della proprietà ai sensi dell’art. 31, comma 3, del T.U. n. 380 del 2001, per il decorso del termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza di sgombero e demolizione” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 dicembre 2017, n. 5653; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 05-06-2018, n. 307).
Nello specifico, peraltro, il Collegio ha ritenuto che – poichè rispetto alla (prima) istanza di accertamento di conformità, decorsi sessanta giorni (ai sensi dell’art. 13 L. n. 47/85 e dell’art. 36 D.P.R. n. 380/01) si era formato il silenzio rigetto (non impugnato da parte ricorrente)  – in maniera legittima l’Amministrazione comunale si fosse limitata a confermare il diniego di sanatoria, già tacitamente rigettata, a seguito della presentazione della nuova richiesta di accertamento di conformità.

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