Scusabilità della omissione dichiarativa sull'applicazione di penali contrattuali

Published On: 21 Gennaio 2019Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la decisione del 21 gennaio 2019 n. 49 nel confermare quanto statuito su fattispecie analoga con la propria precedente sentenza 28 dicembre 2017, n. 575, ha ritenuto che l’omissione dichiarativa relativa all’applicazione di penali contrattuali non giustifichi l’esclusione del concorrente, qualora:
– la lex specialis abbia al riguardo un contenuto solo generico, limitandosi a richiedere alle ditte, ai fini di cui all’art. 80, comma 5, lettera c) del decreto legislativo 50/2016, di dichiarare puramente e semplicemente di non essersi rese colpevoli “di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità del concorrente”, senza fornire alcuna precisazione o indicazione ulteriore;
– le concorrenti abbiano reso le loro dichiarazioni in una fase temporale in cui non erano ancora state pubblicate le linee guida dell’ANAC.
Sicché, “alla luce delle condizioni di incompletezza del quadro regolatorio del tempo in cui la dichiarazione sostitutiva è stata resa”, l’omissione dichiarativa poi contestata in giudizio da altra concorrente, sarebbe dovuta essere giudicata quantomeno scusabile (cfr. C.G.A., n. 575 cit.).
E ciò, proprio in quanto solo con l’approvazione e pubblicazione della prima versione delle Linee guida n. 6 dell’A.N.A.C. “…è stato raggiunto un primo grado di chiarezza sull’ampiezza della portata, nel regime del nuovo Codice degli appalti pubblici, della dichiarazione sostitutiva esigibile in questa materia, e sulla possibile rilevanza ai suoi fini anche degli atti applicativi di penali contrattuali” (sentenza n. 575 cit.).
 

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Scusabilità della omissione dichiarativa sull'applicazione di penali contrattuali

Published On: 21 Gennaio 2019

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la decisione del 21 gennaio 2019 n. 49 nel confermare quanto statuito su fattispecie analoga con la propria precedente sentenza 28 dicembre 2017, n. 575, ha ritenuto che l’omissione dichiarativa relativa all’applicazione di penali contrattuali non giustifichi l’esclusione del concorrente, qualora:
– la lex specialis abbia al riguardo un contenuto solo generico, limitandosi a richiedere alle ditte, ai fini di cui all’art. 80, comma 5, lettera c) del decreto legislativo 50/2016, di dichiarare puramente e semplicemente di non essersi rese colpevoli “di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità del concorrente”, senza fornire alcuna precisazione o indicazione ulteriore;
– le concorrenti abbiano reso le loro dichiarazioni in una fase temporale in cui non erano ancora state pubblicate le linee guida dell’ANAC.
Sicché, “alla luce delle condizioni di incompletezza del quadro regolatorio del tempo in cui la dichiarazione sostitutiva è stata resa”, l’omissione dichiarativa poi contestata in giudizio da altra concorrente, sarebbe dovuta essere giudicata quantomeno scusabile (cfr. C.G.A., n. 575 cit.).
E ciò, proprio in quanto solo con l’approvazione e pubblicazione della prima versione delle Linee guida n. 6 dell’A.N.A.C. “…è stato raggiunto un primo grado di chiarezza sull’ampiezza della portata, nel regime del nuovo Codice degli appalti pubblici, della dichiarazione sostitutiva esigibile in questa materia, e sulla possibile rilevanza ai suoi fini anche degli atti applicativi di penali contrattuali” (sentenza n. 575 cit.).
 

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