Sicilia: recenti modifiche alla legge regionale 16/2016 di recepimento del Testo Unico Edilizia e nuove incertezze

La Legge Regionale Siciliana numero 2 del 18 marzo 2022 ha trovato posto nella Gazzetta Regionale sin dal 25 marzo 2022.

La disciplina del legislatore siciliano interviene su plurimi testi normativi, ed in particolare a modifica i) (per la terza volta) della legge regionale numero 16 del 10 agosto 2016; ii) contestualmente della legge regionale del 23 marzo 2010 numero 6 Norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio (c.d. Piano Casa); iii) infine della legge regionale Sicilia del 6 agosto 2021, n. 23 già recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 oltre che disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica.

Ci si limita qui alla disamina delle singole previsioni della legge 2/2022 che hanno inciso con 7 articoli, su altrettanti 7 articoli della legge regionale numero 16/2016, segnalando con l’occasione alcune difficoltà di coordinamento con immediatamente successive innovazioni del Testo Unico Edilizia intervenute sul piano nazionale.

 Le modifiche alla legge regionale numero 16/2016

È anzitutto doveroso ricordare che la disciplina regionale siciliana ha operato un recepimento del Decreto del Presidente della Repubblica numero 380/01 sia dinamico, che statico in parte,  laddove è intervenuto con modifiche sull’articolato del TU Edilizia nazionale.

Le modifiche entrate in vigore il 25 marzo scorso intervengono – nel dettaglio – sul testo degli articoli 3,5,10,16,22,25 e 28 della legge regionale 16/2016.

Andando per ordine.

Le modifiche all’articolo 3 della LR 16/2016: Edilizia Libera e Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata

L’articolo 1 della LR 2/2022 apporta alcune modifiche all’articolo 3 della LR 16/2016 che riguardano l’attività edilizia libera e gli interventi subordinati a Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata.

Le modifiche intervengono sul comma 1 – che consente di avviare gli interventi individuati di edilizia libera senza alcun titolo abilitativo – e precisamente:

– sulla lettera b), laddove, riferendo che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo gli interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche esclude adesso – uniformemente a quanto già avviene sul territorio nazionale – la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma degli edifici.

sulla lettera h) laddove stabilisce che è possibile avviare liberamente solo la manutenzione ordinaria di strade poderali e non più la realizzazione di strade poderali (che pertanto devono preesistere all’intervento di manutenzione).

sulla lettera l, con l’integrale abrogazione – fra le attività di edilizia libera – dell’attività di  risanamento e sistemazione dei suoli agricoli anche con strutture murarie;

sulla lettera m), consentendo di realizzare cisterne e opere connesse interrate, esclusi  gli interventi relativi ai vasconi in terra battuta per usi irrigui;

sulla lettera s) con l’integrale abrogazione, e dunque l’esclusione dall’edilizia libera di opere interrate per lo smaltimento reflui provenienti da immobili destinati a civile abitazione compresa l’installazione di fosse tipo Imhoff o a tenuta, sistemi di fitodepurazione, per immobili privi di fognatura dinamica comunale;

sulla lettera aa) che consente liberamente l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ma solo a condizione che non alterino la volumetria complessiva e l’aspetto esteriore degli edifici;

sulla lettera af) che consente l’edilizia libera esclusivamente al fine della collocazione di piscine pertinenziali prefabbricate fuori terra, realizzate con materiali amovibili, di dimensioni non superiori al 20 per cento del volume dell’edificio e comunque di volumetria non superiore a 90 mc.

Oggetto di ulteriori modifiche è il comma 2 dell’articolo 3, che consente di eseguire senza alcun titolo abilitativo ma – previa comunicazione asseverata anche per via telematica, con le modalità di cui al suo comma 4 – alcuni interventi. Le modifiche ricadono:

– sulla lett g) ove si specifica di poter procedere senza titolo soltanto alla manutenzione ordinaria di strade interpoderali;

– sulla lettera h) che abroga la previsione della nuova realizzazione di opere murarie di recinzione con altezza massima di m. 2,00;

– sulla lettera i) che all’esito delle modifiche mantiene quale edilizia libera la ricostruzione e ripristino di muri a secco tra m. 1.50 e 1.70, escludendo la nuova realizzazione dei medesimi;

– sulla lettera l) del comma 2, laddove è abrogata la previsione – e dunque la libera realizzazione – di opere interrate di smaltimento reflui provenienti da singoli immobili destinati a strutture ed attività diverse dalla residenza;

– sulla lettera p) ove è del tutto riformata la previsione di sistemi per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici, che non alterino la volumetria complessiva degli stessi, da realizzare all’interno della zona A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico nei casi e nei limiti previsti dai piani paesaggistici provinciali, fatte salve le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni.

Le modifiche del comma 2 dell’articolo 3 hanno condotto altresì all’abrogazione del settimo comma, che prevedeva che le disposizioni articolate prevalessero su quelle contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi vigenti, dovendosi – ove in contrasto – conformare al contenuto delle disposizioni medesime.

Le modifiche all’articolo 5 della LR 16/2016: interventi subordinati a Permesso di costruire

L’articolo 5 della legge regionale 16/2016 ha recepito con modifiche l’articolo 10 del DPR 380/2001 relativo ad “Interventi subordinati a permesso di costruire”.

L’articolo 2 della legge regionale 2/2022 innova l’articolo 5 nella sua lettera d) laddove include tra gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio subordinati a permesso di costruire le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi e per il contenimento del consumo di nuovo territorio.

Tali opere, tuttavia – a seguito delle modifiche della disposizione – devono essere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge (il limite temporale era stato rimosso nel 2017). Inoltre, ai fini del recupero potranno essere considerati tra gli immobili regolarmente realizzati e legittimi, quelli  in possesso di regolare titolo edilizio abilitativo e di certificazione di agibilità, inclusi quelli regolarizzati attraverso sanatorie edilizie che la norma – evidentemente per escludere il richiamo al condono – specifica adesso “rilasciate ai sensi dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni” (oltre che per quanto già previsto attraverso segnalazioni certificate di inizio attività in sanatoria).

Le modifiche hanno inciso anche sul comma 5, ove viene soppresso il periodo che consentiva l’adozione di una variante per le zone A del territorio comunale o per immobili vincolati nei centri storici o ricadenti in aree e riserve naturali.

Il comma 6 contiene, all’esito delle modifiche della legge in commento – per gli interventi di recupero dei sottotetti – il richiamo al rispetto di standard e previsioni di altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (normativa antisismica, di sicurezza, antincendio, sanitaria ecc…).

Le modifiche dell’articolo 10 della LR 16/2016: SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire

L’articolo 10 – che si ricorda recepisce con modifiche l’articolo 22 “Segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di inizio attività” e l’articolo 23 “Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire” del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – è modificato dall’articolo 3 della legge regionale numero 2/2022.

L’intervento normativo vale a precisare che la segnalazione certificata di inizio attività cui si riferisce la norma – al fine di avviare gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 3 e 5 della stessa LR 16/2016 ma che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente – è quella “di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni”. Ciò che consente di allineare l’istituto alla normativa nazionale.

La rifinitura della norma relativa alla SCIA alternativa al permesso di costruire viene operata altresì con l’innesto di un comma 7 bis nell’articolo 10 in rubrica; vi si specifica che la SCIA debba essere presentata allo sportello unico almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, con una dettagliata relazione a firma di un professionista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

Ed ancora, per venire al nodo di alcune modifiche che comportano uno sforzo ulteriore di coordinamento con la disciplina nazionale in ragione di recenti interventi di cui si sta per dire, occorre guardare alle seguenti innovazioni.

Il comma 10 dell’articolo 10 della LR 16/2016 consentiva in Sicilia – tramite la SCIA – di eseguire interventi di demolizione e ricostruzione ed interventi di ripristino di edifici crollati nel rispetto della volumetria esistente, per motivi di sicurezza o di rispetto di distanze previste negli strumenti urbanistici vigenti alla data dell’intervento su immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 nel medesimo lotto, e previo parere e autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza competente per territorio.

La disposizione era stata introdotta dalla legge regionale 23/2021 e con l’intervento della LR 2/2022 il comma 10 è stato del tutto abrogato in ragione del contrasto con la norma nazionale di cui all’art. 3 comma 1 lett. d del DPR 380/2001 che dispone(va) che “…Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché’, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

Tale modifica – sul piano regionale – tuttavia, ha vita breve.

E’ infatti accaduto che proprio mentre si scrive, il 28 aprile 2022, sia stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 34 del 27 aprile 2022.di conversione del decreto legge numero 17/2022, c.d. decreto bollette.

Ebbene, la legge di conversione dell’intervento – voluto al fine di superare lo stallo e la crisi economica del settore edilizio ed imprenditoriale – all’articolo 28 ha introdotto dopo il comma 5 un comma 5-bis che interviene a sua volta – con la “lettera a)” a modifica dell’articolo 3, comma 1, lettera d), sesto  periodo del TU Edilizia di cui al DPR 380/2001, inserendo dopo le parole: “decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,” l’espressione ” ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate  ai sensi dell’articolo 142 del medesimo codice“.

La modifica in definitiva – che opera sul piano definitorio degli interventi di ristrutturazione edilizia, sorgendo anche da esigenze di applicazione degli incentivi, bonus e superbonus – riguarda l’applicazione della definizione di ristrutturazione edilizia agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Sino ad ora infatti gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti, per qualunque immobile pur se non oggetto di vincolo specifico, bensì soltanto ricadente in un’area soggetta al preventivo parere della Soprintendenza, sono stati considerati interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove fossero mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non fossero previsti incrementi di volumetria.

Il descritto limite del concetto di ristrutturazione – con riferimento alla demolizione e ricostruzione ed al rispristino degli edifici crollati – oggi invece NON OPERA più per gli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del citato decreto legislativo (potendo dunque tale tipologia di interventi estendersi a tali aree).

Sino a qui, può dirsi, nulla quaestio per quanto concerne l’impatto sul piano regionale.

La modifica di cui si è appena detto incide ed è direttamente ed immediatamente applicabile anche in Sicilia, essendo il testo dell’articolo dell’art. 3 del DPR 380/2001 – con la definizione di ristrutturazione edilizia – recepito in via dinamica dall’articolo 1 della L.R. 16/2016, pertanto con le sue successive modifiche.

Non incide tuttavia allo stesso modo sulla legge regionale siciliana – creando in ipotesi non trascurabili difficoltà di coordinamento ed applicazione con le modifiche appena descritte – la modifica intervenuta con l’inserto d’una ulteriore “lettera b” tramite il comma 5 bis dell’articolo 28 del DL 17/2022.

La legge di conversione del decreto bollette modifica invero anche l’articolo 10 del Testo Unico Edilizia nazionale di cui al DPR 380/2011 (rispetto al quale nella disamina degli interventi operati dalla recente legge 2/2022, oggetto del presente contributo si sono riportate sopra le modifiche che hanno inciso modificando l’articolo 5 della legge regionale 16/2016 che lo recepisce).

Per effetto delle modifiche intervenute con la conversione al decreto bollette infatti, alla fine dell’articolo 10 comma 1 lett. c) del DPR 380/2001 – dopo aver subordinato a permesso di costruire “…gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché’ gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42…” sono introdotte in via ulteriore (“… e, inoltre..”)  con le seguenti parole “…gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria”.

Il recepimento dell’articolo 10 tuttavia nella Regione Siciliana opera – come detto – in via statica.

Come si coniuga allora la modifica sul piano definitorio dell’articolo 3, immediatamente operativa, con le modifiche del successivo articolo 10?

Se d’un canto invero potrebbe ritenersi  che esse comportino la necessità di un ulteriore intervento del legislatore regionale, d’altro canto tale intervento non sarebbe necessario ove le suddette modifiche siano qualificate come norme di grande riforma economico-sociale, idonee a vincolare anche le regioni a statuto speciale. Sul tema si potrà intervenire con successive e più ampie riflessioni.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 16/2016

Le modifiche dell’articolo 22 della LR 16/2016

L’articolo 5 apporta alcune integrazioni all’articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 aggiungendo il comma “1-septies” che consente di non applicare alcune disposizioni su cessione di volumetria e diritti edificatori alle richieste di cessione di cubatura e di trasferimento di volumetrie di cui al comma 1 presentate prima della data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23”

Le modifiche dell’articolo 25 della LR 16/2016

L’articolo 6 della LR 2/2022 modifica l’articolo 25 relativo alla compatibilità paesaggistica delle costruzioni realizzate in zone sottoposte a vincolo e regolarizzazione di autorizzazioni edilizie in assenza di autorizzazione paesaggistica, abrogando il comma 3 che aveva previsto che si potesse ottenere la compatibilità anche per la regolarizzazione di concessioni edilizie rilasciate in assenza di autorizzazione paesaggistica per i beni individuati dalle lettere a) [Art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico]e b) [Art. 142 – Aree tutelate per legge ] del comma 1 dell’articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, a condizione che le relative istanze di concessione fossero state presentate al comune di competenza prima dell’apposizione del vincolo.

Le modifiche dell’articolo 28 della LR 16/2016

L’articolo 7 della LR 2/2022 sostituisce infine il comma 3 dell’articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 prevedendo che trascorsi 90 giorni dalla data di deposito della perizia giurata che – per le pratiche di condono edilizio – asseveri la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, senza che sia stato emesso provvedimento con il quale viene assentito o negato il condono, si applica il silenzio assenso secondo le previsioni di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni (tranne per gli abusi su immobili vincolati).

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Sicilia: recenti modifiche alla legge regionale 16/2016 di recepimento del Testo Unico Edilizia e nuove incertezze

Published On: 29 Aprile 2022

La Legge Regionale Siciliana numero 2 del 18 marzo 2022 ha trovato posto nella Gazzetta Regionale sin dal 25 marzo 2022.

La disciplina del legislatore siciliano interviene su plurimi testi normativi, ed in particolare a modifica i) (per la terza volta) della legge regionale numero 16 del 10 agosto 2016; ii) contestualmente della legge regionale del 23 marzo 2010 numero 6 Norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio (c.d. Piano Casa); iii) infine della legge regionale Sicilia del 6 agosto 2021, n. 23 già recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 oltre che disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica.

Ci si limita qui alla disamina delle singole previsioni della legge 2/2022 che hanno inciso con 7 articoli, su altrettanti 7 articoli della legge regionale numero 16/2016, segnalando con l’occasione alcune difficoltà di coordinamento con immediatamente successive innovazioni del Testo Unico Edilizia intervenute sul piano nazionale.

 Le modifiche alla legge regionale numero 16/2016

È anzitutto doveroso ricordare che la disciplina regionale siciliana ha operato un recepimento del Decreto del Presidente della Repubblica numero 380/01 sia dinamico, che statico in parte,  laddove è intervenuto con modifiche sull’articolato del TU Edilizia nazionale.

Le modifiche entrate in vigore il 25 marzo scorso intervengono – nel dettaglio – sul testo degli articoli 3,5,10,16,22,25 e 28 della legge regionale 16/2016.

Andando per ordine.

Le modifiche all’articolo 3 della LR 16/2016: Edilizia Libera e Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata

L’articolo 1 della LR 2/2022 apporta alcune modifiche all’articolo 3 della LR 16/2016 che riguardano l’attività edilizia libera e gli interventi subordinati a Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata.

Le modifiche intervengono sul comma 1 – che consente di avviare gli interventi individuati di edilizia libera senza alcun titolo abilitativo – e precisamente:

– sulla lettera b), laddove, riferendo che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo gli interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche esclude adesso – uniformemente a quanto già avviene sul territorio nazionale – la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma degli edifici.

sulla lettera h) laddove stabilisce che è possibile avviare liberamente solo la manutenzione ordinaria di strade poderali e non più la realizzazione di strade poderali (che pertanto devono preesistere all’intervento di manutenzione).

sulla lettera l, con l’integrale abrogazione – fra le attività di edilizia libera – dell’attività di  risanamento e sistemazione dei suoli agricoli anche con strutture murarie;

sulla lettera m), consentendo di realizzare cisterne e opere connesse interrate, esclusi  gli interventi relativi ai vasconi in terra battuta per usi irrigui;

sulla lettera s) con l’integrale abrogazione, e dunque l’esclusione dall’edilizia libera di opere interrate per lo smaltimento reflui provenienti da immobili destinati a civile abitazione compresa l’installazione di fosse tipo Imhoff o a tenuta, sistemi di fitodepurazione, per immobili privi di fognatura dinamica comunale;

sulla lettera aa) che consente liberamente l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ma solo a condizione che non alterino la volumetria complessiva e l’aspetto esteriore degli edifici;

sulla lettera af) che consente l’edilizia libera esclusivamente al fine della collocazione di piscine pertinenziali prefabbricate fuori terra, realizzate con materiali amovibili, di dimensioni non superiori al 20 per cento del volume dell’edificio e comunque di volumetria non superiore a 90 mc.

Oggetto di ulteriori modifiche è il comma 2 dell’articolo 3, che consente di eseguire senza alcun titolo abilitativo ma – previa comunicazione asseverata anche per via telematica, con le modalità di cui al suo comma 4 – alcuni interventi. Le modifiche ricadono:

– sulla lett g) ove si specifica di poter procedere senza titolo soltanto alla manutenzione ordinaria di strade interpoderali;

– sulla lettera h) che abroga la previsione della nuova realizzazione di opere murarie di recinzione con altezza massima di m. 2,00;

– sulla lettera i) che all’esito delle modifiche mantiene quale edilizia libera la ricostruzione e ripristino di muri a secco tra m. 1.50 e 1.70, escludendo la nuova realizzazione dei medesimi;

– sulla lettera l) del comma 2, laddove è abrogata la previsione – e dunque la libera realizzazione – di opere interrate di smaltimento reflui provenienti da singoli immobili destinati a strutture ed attività diverse dalla residenza;

– sulla lettera p) ove è del tutto riformata la previsione di sistemi per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici, che non alterino la volumetria complessiva degli stessi, da realizzare all’interno della zona A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico nei casi e nei limiti previsti dai piani paesaggistici provinciali, fatte salve le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni.

Le modifiche del comma 2 dell’articolo 3 hanno condotto altresì all’abrogazione del settimo comma, che prevedeva che le disposizioni articolate prevalessero su quelle contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi vigenti, dovendosi – ove in contrasto – conformare al contenuto delle disposizioni medesime.

Le modifiche all’articolo 5 della LR 16/2016: interventi subordinati a Permesso di costruire

L’articolo 5 della legge regionale 16/2016 ha recepito con modifiche l’articolo 10 del DPR 380/2001 relativo ad “Interventi subordinati a permesso di costruire”.

L’articolo 2 della legge regionale 2/2022 innova l’articolo 5 nella sua lettera d) laddove include tra gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio subordinati a permesso di costruire le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi e per il contenimento del consumo di nuovo territorio.

Tali opere, tuttavia – a seguito delle modifiche della disposizione – devono essere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge (il limite temporale era stato rimosso nel 2017). Inoltre, ai fini del recupero potranno essere considerati tra gli immobili regolarmente realizzati e legittimi, quelli  in possesso di regolare titolo edilizio abilitativo e di certificazione di agibilità, inclusi quelli regolarizzati attraverso sanatorie edilizie che la norma – evidentemente per escludere il richiamo al condono – specifica adesso “rilasciate ai sensi dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni” (oltre che per quanto già previsto attraverso segnalazioni certificate di inizio attività in sanatoria).

Le modifiche hanno inciso anche sul comma 5, ove viene soppresso il periodo che consentiva l’adozione di una variante per le zone A del territorio comunale o per immobili vincolati nei centri storici o ricadenti in aree e riserve naturali.

Il comma 6 contiene, all’esito delle modifiche della legge in commento – per gli interventi di recupero dei sottotetti – il richiamo al rispetto di standard e previsioni di altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (normativa antisismica, di sicurezza, antincendio, sanitaria ecc…).

Le modifiche dell’articolo 10 della LR 16/2016: SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire

L’articolo 10 – che si ricorda recepisce con modifiche l’articolo 22 “Segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di inizio attività” e l’articolo 23 “Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire” del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – è modificato dall’articolo 3 della legge regionale numero 2/2022.

L’intervento normativo vale a precisare che la segnalazione certificata di inizio attività cui si riferisce la norma – al fine di avviare gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 3 e 5 della stessa LR 16/2016 ma che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente – è quella “di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni”. Ciò che consente di allineare l’istituto alla normativa nazionale.

La rifinitura della norma relativa alla SCIA alternativa al permesso di costruire viene operata altresì con l’innesto di un comma 7 bis nell’articolo 10 in rubrica; vi si specifica che la SCIA debba essere presentata allo sportello unico almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, con una dettagliata relazione a firma di un professionista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

Ed ancora, per venire al nodo di alcune modifiche che comportano uno sforzo ulteriore di coordinamento con la disciplina nazionale in ragione di recenti interventi di cui si sta per dire, occorre guardare alle seguenti innovazioni.

Il comma 10 dell’articolo 10 della LR 16/2016 consentiva in Sicilia – tramite la SCIA – di eseguire interventi di demolizione e ricostruzione ed interventi di ripristino di edifici crollati nel rispetto della volumetria esistente, per motivi di sicurezza o di rispetto di distanze previste negli strumenti urbanistici vigenti alla data dell’intervento su immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 nel medesimo lotto, e previo parere e autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza competente per territorio.

La disposizione era stata introdotta dalla legge regionale 23/2021 e con l’intervento della LR 2/2022 il comma 10 è stato del tutto abrogato in ragione del contrasto con la norma nazionale di cui all’art. 3 comma 1 lett. d del DPR 380/2001 che dispone(va) che “…Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché’, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

Tale modifica – sul piano regionale – tuttavia, ha vita breve.

E’ infatti accaduto che proprio mentre si scrive, il 28 aprile 2022, sia stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 34 del 27 aprile 2022.di conversione del decreto legge numero 17/2022, c.d. decreto bollette.

Ebbene, la legge di conversione dell’intervento – voluto al fine di superare lo stallo e la crisi economica del settore edilizio ed imprenditoriale – all’articolo 28 ha introdotto dopo il comma 5 un comma 5-bis che interviene a sua volta – con la “lettera a)” a modifica dell’articolo 3, comma 1, lettera d), sesto  periodo del TU Edilizia di cui al DPR 380/2001, inserendo dopo le parole: “decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,” l’espressione ” ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate  ai sensi dell’articolo 142 del medesimo codice“.

La modifica in definitiva – che opera sul piano definitorio degli interventi di ristrutturazione edilizia, sorgendo anche da esigenze di applicazione degli incentivi, bonus e superbonus – riguarda l’applicazione della definizione di ristrutturazione edilizia agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Sino ad ora infatti gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti, per qualunque immobile pur se non oggetto di vincolo specifico, bensì soltanto ricadente in un’area soggetta al preventivo parere della Soprintendenza, sono stati considerati interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove fossero mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non fossero previsti incrementi di volumetria.

Il descritto limite del concetto di ristrutturazione – con riferimento alla demolizione e ricostruzione ed al rispristino degli edifici crollati – oggi invece NON OPERA più per gli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del citato decreto legislativo (potendo dunque tale tipologia di interventi estendersi a tali aree).

Sino a qui, può dirsi, nulla quaestio per quanto concerne l’impatto sul piano regionale.

La modifica di cui si è appena detto incide ed è direttamente ed immediatamente applicabile anche in Sicilia, essendo il testo dell’articolo dell’art. 3 del DPR 380/2001 – con la definizione di ristrutturazione edilizia – recepito in via dinamica dall’articolo 1 della L.R. 16/2016, pertanto con le sue successive modifiche.

Non incide tuttavia allo stesso modo sulla legge regionale siciliana – creando in ipotesi non trascurabili difficoltà di coordinamento ed applicazione con le modifiche appena descritte – la modifica intervenuta con l’inserto d’una ulteriore “lettera b” tramite il comma 5 bis dell’articolo 28 del DL 17/2022.

La legge di conversione del decreto bollette modifica invero anche l’articolo 10 del Testo Unico Edilizia nazionale di cui al DPR 380/2011 (rispetto al quale nella disamina degli interventi operati dalla recente legge 2/2022, oggetto del presente contributo si sono riportate sopra le modifiche che hanno inciso modificando l’articolo 5 della legge regionale 16/2016 che lo recepisce).

Per effetto delle modifiche intervenute con la conversione al decreto bollette infatti, alla fine dell’articolo 10 comma 1 lett. c) del DPR 380/2001 – dopo aver subordinato a permesso di costruire “…gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché’ gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42…” sono introdotte in via ulteriore (“… e, inoltre..”)  con le seguenti parole “…gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria”.

Il recepimento dell’articolo 10 tuttavia nella Regione Siciliana opera – come detto – in via statica.

Come si coniuga allora la modifica sul piano definitorio dell’articolo 3, immediatamente operativa, con le modifiche del successivo articolo 10?

Se d’un canto invero potrebbe ritenersi  che esse comportino la necessità di un ulteriore intervento del legislatore regionale, d’altro canto tale intervento non sarebbe necessario ove le suddette modifiche siano qualificate come norme di grande riforma economico-sociale, idonee a vincolare anche le regioni a statuto speciale. Sul tema si potrà intervenire con successive e più ampie riflessioni.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 16/2016

Le modifiche dell’articolo 22 della LR 16/2016

L’articolo 5 apporta alcune integrazioni all’articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 aggiungendo il comma “1-septies” che consente di non applicare alcune disposizioni su cessione di volumetria e diritti edificatori alle richieste di cessione di cubatura e di trasferimento di volumetrie di cui al comma 1 presentate prima della data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23”

Le modifiche dell’articolo 25 della LR 16/2016

L’articolo 6 della LR 2/2022 modifica l’articolo 25 relativo alla compatibilità paesaggistica delle costruzioni realizzate in zone sottoposte a vincolo e regolarizzazione di autorizzazioni edilizie in assenza di autorizzazione paesaggistica, abrogando il comma 3 che aveva previsto che si potesse ottenere la compatibilità anche per la regolarizzazione di concessioni edilizie rilasciate in assenza di autorizzazione paesaggistica per i beni individuati dalle lettere a) [Art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico]e b) [Art. 142 – Aree tutelate per legge ] del comma 1 dell’articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, a condizione che le relative istanze di concessione fossero state presentate al comune di competenza prima dell’apposizione del vincolo.

Le modifiche dell’articolo 28 della LR 16/2016

L’articolo 7 della LR 2/2022 sostituisce infine il comma 3 dell’articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 prevedendo che trascorsi 90 giorni dalla data di deposito della perizia giurata che – per le pratiche di condono edilizio – asseveri la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, senza che sia stato emesso provvedimento con il quale viene assentito o negato il condono, si applica il silenzio assenso secondo le previsioni di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni (tranne per gli abusi su immobili vincolati).

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