Sottoscrizione parziale dell'offerta

Published On: 14 Febbraio 2019Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

Non costituisce causa di immediata esclusione ed è, invece, suscettibile di essere sanata mediante soccorso istruttorio la sottoscrizione parziale dell’offerta – sia tecnica che economica – da parte della società il cui atto costitutivo esiga la firma congiunta degli amministratori.

In tal senso si è pronunziata la Prima Sezione del TAR Sardegna di Cagliari la quale, con la decisione del 22 gennaio 2019 n.34, ha ritenuto dirimente – “..a prescindere dal tenore delle regole statutarie della società controinteressata e persino dalle conseguenze propriamente civilistiche della loro violazione..” – il tenore testuale dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, a mente del quale la situazione in quel caso denunziata dalla ricorrente (concernente per l’appunto la mancata sottoscrizione delle offerte tecnica ed economica da parte di uno solo degli amministratori della società controinteressata) “…non integra alcune delle ipotesi in cui il soccorso istruttorio è vietato dalla legge, in particolare: – non quella dei “vizi dell’offerta”, essendo la stessa compiutamente formulata e sottoscritta da uno degli amministratori della società, il che è sufficiente a comprovarne la riconducibilità a quest’ultima; – non l’ipotesi di vizi inficianti “l’individuazione del soggetto responsabile”, per la stessa ragione…”.

A conferma, ad avviso del Collegio, si pone l’orientamento giurisprudenziale – negli ultimi anni pienamente consolidatosi – secondo cui “…l’offerta recante la sottoscrizione di uno solo degli amministratori deve essere correttamente inquadrata – non già tra le ipotesi di omessa sottoscrizione in senso proprio, bensì – nella meno grave fattispecie di “non corretta spendita del potere rappresentativo”, la quale “opera sul piano della efficacia e non su quello della validità” (così Consiglio di Stato, Sez. III, 5 marzo 2018, n. 1338); a ciò consegue, proprio perché si è in presenza di mera incompletezza della sottoscrizione, che la stessa “non preclude la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporta un’incertezza assoluta sulla stessa (ai fini di cui all’art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163/2006), il che induce a ritenere il vizio sanabile mediante il soccorso istruttorio e non idoneo a cagionare l’immediata ed automatica estromissione dalla procedura selettiva” (così T.A.R. Firenze, Sez. I, 31 marzo 2017, n. 496)…”.

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Sottoscrizione parziale dell'offerta

Published On: 14 Febbraio 2019

Non costituisce causa di immediata esclusione ed è, invece, suscettibile di essere sanata mediante soccorso istruttorio la sottoscrizione parziale dell’offerta – sia tecnica che economica – da parte della società il cui atto costitutivo esiga la firma congiunta degli amministratori.

In tal senso si è pronunziata la Prima Sezione del TAR Sardegna di Cagliari la quale, con la decisione del 22 gennaio 2019 n.34, ha ritenuto dirimente – “..a prescindere dal tenore delle regole statutarie della società controinteressata e persino dalle conseguenze propriamente civilistiche della loro violazione..” – il tenore testuale dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, a mente del quale la situazione in quel caso denunziata dalla ricorrente (concernente per l’appunto la mancata sottoscrizione delle offerte tecnica ed economica da parte di uno solo degli amministratori della società controinteressata) “…non integra alcune delle ipotesi in cui il soccorso istruttorio è vietato dalla legge, in particolare: – non quella dei “vizi dell’offerta”, essendo la stessa compiutamente formulata e sottoscritta da uno degli amministratori della società, il che è sufficiente a comprovarne la riconducibilità a quest’ultima; – non l’ipotesi di vizi inficianti “l’individuazione del soggetto responsabile”, per la stessa ragione…”.

A conferma, ad avviso del Collegio, si pone l’orientamento giurisprudenziale – negli ultimi anni pienamente consolidatosi – secondo cui “…l’offerta recante la sottoscrizione di uno solo degli amministratori deve essere correttamente inquadrata – non già tra le ipotesi di omessa sottoscrizione in senso proprio, bensì – nella meno grave fattispecie di “non corretta spendita del potere rappresentativo”, la quale “opera sul piano della efficacia e non su quello della validità” (così Consiglio di Stato, Sez. III, 5 marzo 2018, n. 1338); a ciò consegue, proprio perché si è in presenza di mera incompletezza della sottoscrizione, che la stessa “non preclude la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporta un’incertezza assoluta sulla stessa (ai fini di cui all’art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163/2006), il che induce a ritenere il vizio sanabile mediante il soccorso istruttorio e non idoneo a cagionare l’immediata ed automatica estromissione dalla procedura selettiva” (così T.A.R. Firenze, Sez. I, 31 marzo 2017, n. 496)…”.

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