Volumi tecnici in zona paesaggistica

Il Consiglio di Stato, con la decisione del 19 settembre 2018 n. 5466, ha affermato che il vincolo paesaggistico preclude qualsiasi creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volumi tecnici ed altri tipi di volumi.
Con l’occasione inoltre, il Consiglio ha riaffermato il principio secondo cui il Codice dei beni culturali e del paesaggio (segnatamente l’articolo 167 del decreto legislativo 42/2004) preclude il rilascio di autorizzazioni in sanatoria, pur quando ai fini urbanistici ed edilizi non andrebbero ravvisati volumi in senso tecnico.
Infatti, si legge nella pronuncia, “..in via generale e alla luce dell’individuazione dei beni paesaggistici contenuta negli artt. 136 e segg. d.lgs. 42/2004, con il termine paesaggio il legislatore ha inteso designare una determinata parte del territorio che, per le sue caratteristiche naturali e/o indotte dalla presenza dell’uomo, è ritenuta meritevole di particolare tutela, che non può ritenersi limitata al mero aspetto esteriore o immediatamente visibile dell’area vincolata, così che ogni modificazione dell’assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi tipo di opera, è soggetta al rilascio della prescritta autorizzazione (cfr., per tutte, Cass. pen., Sez. III, 16 febbraio 2006, n. 11128)..”.
 
 

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Volumi tecnici in zona paesaggistica

Published On: 29 Settembre 2018

Il Consiglio di Stato, con la decisione del 19 settembre 2018 n. 5466, ha affermato che il vincolo paesaggistico preclude qualsiasi creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volumi tecnici ed altri tipi di volumi.
Con l’occasione inoltre, il Consiglio ha riaffermato il principio secondo cui il Codice dei beni culturali e del paesaggio (segnatamente l’articolo 167 del decreto legislativo 42/2004) preclude il rilascio di autorizzazioni in sanatoria, pur quando ai fini urbanistici ed edilizi non andrebbero ravvisati volumi in senso tecnico.
Infatti, si legge nella pronuncia, “..in via generale e alla luce dell’individuazione dei beni paesaggistici contenuta negli artt. 136 e segg. d.lgs. 42/2004, con il termine paesaggio il legislatore ha inteso designare una determinata parte del territorio che, per le sue caratteristiche naturali e/o indotte dalla presenza dell’uomo, è ritenuta meritevole di particolare tutela, che non può ritenersi limitata al mero aspetto esteriore o immediatamente visibile dell’area vincolata, così che ogni modificazione dell’assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi tipo di opera, è soggetta al rilascio della prescritta autorizzazione (cfr., per tutte, Cass. pen., Sez. III, 16 febbraio 2006, n. 11128)..”.
 
 

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