Appalti da aggiudicare a corpo

Published On: 2 Gennaio 2019Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

E’ illegittimo per difetto di proporzionalità e violazione di legge il provvedimento di esclusione da una pubblica gara, da aggiudicarsi “a corpo“, che sia motivato sul rilievo dell’erronea presentazione, da parte del concorrente, dell’elenco dei prezzi (rectius: della “Lista delle lavorazioni e forniture”,  su un modello difforme da quello predisposto dalla Stazione appaltante.

In tal senso, si è pronunziata la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la decisione n. 13 del 2 gennaio 2019, la quale – nel riformare la decisione di primo grado – ha in via preliminare rammentato che nelle procedure di gara da aggiudicare a “corpo”, il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile derivante dal ribasso offerto sull’importo a base d’asta.

In tali casi, pertanto, “..elemento essenziale della proposta economica è .. il solo importo finale offerto, mentre i prezzi unitari indicati nel c.d. elenco prezzi, tratti dai listini ufficiali (che possono essere oggetto di negoziazione o di sconti sulla base di svariate circostanze), hanno un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2018, n. 5161; Cons. Stato, V, 3 aprile 2018, n. 2057)…”.

Ne consegue, ad avviso del Collegio, che “…le indicazioni contenute nel c.d. elenco prezzi sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e quindi del contratto da stipulare. Ciò, peraltro, trova conferma nell’art. 59, comma 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale (riproducendo l’analoga norma contenuta nell’art. 53, comma 4, d lgs. 12 aprile 2016, n. 163) stabilisce che: “per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti” (cfr., in relazione all’analoga previsione del previgente Codice dei contratti pubblici, Cons. Stato, VI, 4 gennaio 2016, n. 15)…”, e che in definitiva, “…negli appalti a corpo in cui la somma complessiva offerta copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, l’elenco prezzi analitico risulta irrilevante (Cons. Stato, V, 3 aprile 2018, n. 2057; Cons. Stato, VI, 4 gennaio 2016, n. 15; Cons. Stato, VI, 4 agosto 2009, n. 4903; Cons. Stato, IV, 26 febbraio 2015, n. 963)….

Il Collegio decidente ha poi rilevato come l’illegittimità della sanzione espulsiva collegata al mancato utilizzo della “Lista lavorazioni” predisposta dalla Stazione appaltante derivi anche dalla circostanza che “..non esiste alcuna norma di legge che consenta di sanzionare con l’esclusione il mancato utilizzo di un modulo predisposto dalla stazione appaltante per la redazione dell’offerta economica (nella fattispecie si trattava dell’allegato avente ad oggetto la “Lista delle lavorazioni e delle forniture”)..” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 17 luglio 2018, n. 4395).

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Appalti da aggiudicare a corpo

Published On: 2 Gennaio 2019

E’ illegittimo per difetto di proporzionalità e violazione di legge il provvedimento di esclusione da una pubblica gara, da aggiudicarsi “a corpo“, che sia motivato sul rilievo dell’erronea presentazione, da parte del concorrente, dell’elenco dei prezzi (rectius: della “Lista delle lavorazioni e forniture”,  su un modello difforme da quello predisposto dalla Stazione appaltante.

In tal senso, si è pronunziata la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la decisione n. 13 del 2 gennaio 2019, la quale – nel riformare la decisione di primo grado – ha in via preliminare rammentato che nelle procedure di gara da aggiudicare a “corpo”, il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile derivante dal ribasso offerto sull’importo a base d’asta.

In tali casi, pertanto, “..elemento essenziale della proposta economica è .. il solo importo finale offerto, mentre i prezzi unitari indicati nel c.d. elenco prezzi, tratti dai listini ufficiali (che possono essere oggetto di negoziazione o di sconti sulla base di svariate circostanze), hanno un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2018, n. 5161; Cons. Stato, V, 3 aprile 2018, n. 2057)…”.

Ne consegue, ad avviso del Collegio, che “…le indicazioni contenute nel c.d. elenco prezzi sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e quindi del contratto da stipulare. Ciò, peraltro, trova conferma nell’art. 59, comma 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale (riproducendo l’analoga norma contenuta nell’art. 53, comma 4, d lgs. 12 aprile 2016, n. 163) stabilisce che: “per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti” (cfr., in relazione all’analoga previsione del previgente Codice dei contratti pubblici, Cons. Stato, VI, 4 gennaio 2016, n. 15)…”, e che in definitiva, “…negli appalti a corpo in cui la somma complessiva offerta copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, l’elenco prezzi analitico risulta irrilevante (Cons. Stato, V, 3 aprile 2018, n. 2057; Cons. Stato, VI, 4 gennaio 2016, n. 15; Cons. Stato, VI, 4 agosto 2009, n. 4903; Cons. Stato, IV, 26 febbraio 2015, n. 963)….

Il Collegio decidente ha poi rilevato come l’illegittimità della sanzione espulsiva collegata al mancato utilizzo della “Lista lavorazioni” predisposta dalla Stazione appaltante derivi anche dalla circostanza che “..non esiste alcuna norma di legge che consenta di sanzionare con l’esclusione il mancato utilizzo di un modulo predisposto dalla stazione appaltante per la redazione dell’offerta economica (nella fattispecie si trattava dell’allegato avente ad oggetto la “Lista delle lavorazioni e delle forniture”)..” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 17 luglio 2018, n. 4395).

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