Consegna d'urgenza e stipula del contratto d'appalto

Published On: 14 Settembre 2018Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

E’ legittima la revoca dell’aggiudicazione disposta dalla Stazione appaltante per il rifiuto, opposto dall’aggiudicataria di avviare il servizio alle condizioni risultanti dall’offerta (tecnica) presentata in gara, dopo la consegna d’urgenza ed in mancanza (e nelle more) della sottoscrizione del contratto d’appalto.
In tal senso si è da ultimo espresso il TAR Lazio il quale, con la decisione della Seconda Sezione bis del 10 settembre 2018 n.9215, ha respinto il ricorso proposto dall’aggiudicataria, rammentando come “…l’inizio della fase esecutiva dell’appalto … non presuppone necessariamente la sottoscrizione del contratto, essendo a tal fine sufficiente che, a seguito dell’aggiudicazione, le parti abbiano comunque iniziato l’esecuzione del rapporto” (T.A.R. Toscana, Sez. I, 29 marzo 2018 n. 474) e per effetto della consegna anticipata del servizio per ragioni di urgenza, che interviene nella fase tra aggiudicazione definitiva e stipulazione del contratto, “l’aggiudicataria è tenuta ad eseguire le prestazioni in offerta” (Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2018 n. 120).
Il TAR Lazio, inoltre, con tale sentenza, ha respinto anche l’ulteriore doglianza mossa dalla ricorrente relativamente ad una asserita insufficienza della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, rilevando come “..affinchè sia assicurata la funzione di garanzia del contraddittorio procedimentale della comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto, non deve necessariamente esistere una perfetta identità tra tali atti e la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra di essi, essendo sufficiente che sia stata concessa all’interessato la concreta possibilità di partecipare all’iter amministrativo e che il provvedimento finale del procedimento non sia fondato su “ragioni del tutto nuove” (cfr. TAR Liguria, Sez. I, 25 febbraio 2015 n. 232) rispetto a quelle segnalate dall’Amministrazione ..” (condizioni queste nello specifico rispettati dalla Stazione appaltante).

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Consegna d'urgenza e stipula del contratto d'appalto

Published On: 14 Settembre 2018

E’ legittima la revoca dell’aggiudicazione disposta dalla Stazione appaltante per il rifiuto, opposto dall’aggiudicataria di avviare il servizio alle condizioni risultanti dall’offerta (tecnica) presentata in gara, dopo la consegna d’urgenza ed in mancanza (e nelle more) della sottoscrizione del contratto d’appalto.
In tal senso si è da ultimo espresso il TAR Lazio il quale, con la decisione della Seconda Sezione bis del 10 settembre 2018 n.9215, ha respinto il ricorso proposto dall’aggiudicataria, rammentando come “…l’inizio della fase esecutiva dell’appalto … non presuppone necessariamente la sottoscrizione del contratto, essendo a tal fine sufficiente che, a seguito dell’aggiudicazione, le parti abbiano comunque iniziato l’esecuzione del rapporto” (T.A.R. Toscana, Sez. I, 29 marzo 2018 n. 474) e per effetto della consegna anticipata del servizio per ragioni di urgenza, che interviene nella fase tra aggiudicazione definitiva e stipulazione del contratto, “l’aggiudicataria è tenuta ad eseguire le prestazioni in offerta” (Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2018 n. 120).
Il TAR Lazio, inoltre, con tale sentenza, ha respinto anche l’ulteriore doglianza mossa dalla ricorrente relativamente ad una asserita insufficienza della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, rilevando come “..affinchè sia assicurata la funzione di garanzia del contraddittorio procedimentale della comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto, non deve necessariamente esistere una perfetta identità tra tali atti e la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra di essi, essendo sufficiente che sia stata concessa all’interessato la concreta possibilità di partecipare all’iter amministrativo e che il provvedimento finale del procedimento non sia fondato su “ragioni del tutto nuove” (cfr. TAR Liguria, Sez. I, 25 febbraio 2015 n. 232) rispetto a quelle segnalate dall’Amministrazione ..” (condizioni queste nello specifico rispettati dalla Stazione appaltante).

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