Sull'obbligo di dichiarare l’esclusione da precedente gara pubblica, bandita da altra amministrazione
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza dell’11 giugno 2018 numero 3592, ha statuito che la previsione contenuta all’articolo 80 comma 5 lettera c) del Codice dei Contratti Pubblici – laddove annovera tra i “gravi illeciti professionali” anche “il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione”, e “l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione” – attribuisce alla stazione appaltante un ampio potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di “integrità o affidabilità” dei concorrenti, imponendo pertanto a questi ultimi, al fine di consentire il corretto esercizio di tale potere, di dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all’amministrazione.
In un tale contesto pertanto, le condotte significative ai fini di una possibile esclusione non sono solo quelle poste in essere nell’ambito della gara all’interno della quale la valutazione di “integrità o affidabilità” dev’essere compiuta, ma anche quelle esterne a detta procedura.
Né può indurre ad una differente soluzione il fatto che il comma 5 lettera f – ter) dello stesso articolo 80 prevede che le false dichiarazioni (a cui l’appellante equipara le mancate dichiarazioni) determinano l’esclusione automatica dalle gare (solo) a seguito dell’iscrizione nel casellario giudiziario; e ciò poiché il fatto che esse rilevano ai fini dell’automatica preclusione alle gare legata all’eventuale iscrizione nel casellario informatico, non esclude che le stesse rilevino anche ai fini dell’apprezzamento discrezionale dell’affidabilità professionale dei concorrenti.