Motivi di esclusione: differenza fra le ipotesi previste dall’art. 80, comma 5, lett. c) e f bis)

Published On: 29 Agosto 2018Categories: Appalti Pubblici e Concessioni, Varie

Il Consiglio di Stato – con la sentenza del 23 agosto 2018 numero 5040 – ha evidenziato come l’articolo 80 comma 5 si ponga a presidio dell’esigenza di verificare l’affidabilità morale e professionale dell’operatore economico che andrà a contrarre con la p.a.
In tale ambito, le ipotesi espulsive individuate dalle lett. c) e f bis del comma 5 dell’art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si differenziano in senso sostanziale, atteso che nell’ipotesi di cui al comma 5, lett. c), la valutazione in ordine alla rilevanza in concreto ai fini dell’esclusione dei comportamenti accertati è rimessa alla stazione appaltante, mentre nel caso del comma 5, lett. f-bis), l’esclusione dalla gara è atto vincolato, discendente direttamente dalla legge, che ha la sua fonte nella mera omissione da parte dell’operatore economico.
Fermo restando che, da un punta di vista strutturale, anche l’omessa dichiarazione può concretare un’ipotesi di dichiarazione non veritiera, il discrimen tra le due fattispecie sembra doversi incentrare sull’oggetto della dichiarazione, che assumerà rilievo, ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera f-bis), nei soli casi di mancata rappresentazione di circostanze specifiche, facilmente e oggettivamente individuabili e direttamente qualificabili come cause di esclusione a norma della disciplina in commento, ricadendosi altrimenti – alle condizioni previste dalla corrispondete disposizione normativa – nella previsione di cui alla fattispecie prevista al comma 5 lettera c).

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Motivi di esclusione: differenza fra le ipotesi previste dall’art. 80, comma 5, lett. c) e f bis)

Published On: 29 Agosto 2018

Il Consiglio di Stato – con la sentenza del 23 agosto 2018 numero 5040 – ha evidenziato come l’articolo 80 comma 5 si ponga a presidio dell’esigenza di verificare l’affidabilità morale e professionale dell’operatore economico che andrà a contrarre con la p.a.
In tale ambito, le ipotesi espulsive individuate dalle lett. c) e f bis del comma 5 dell’art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si differenziano in senso sostanziale, atteso che nell’ipotesi di cui al comma 5, lett. c), la valutazione in ordine alla rilevanza in concreto ai fini dell’esclusione dei comportamenti accertati è rimessa alla stazione appaltante, mentre nel caso del comma 5, lett. f-bis), l’esclusione dalla gara è atto vincolato, discendente direttamente dalla legge, che ha la sua fonte nella mera omissione da parte dell’operatore economico.
Fermo restando che, da un punta di vista strutturale, anche l’omessa dichiarazione può concretare un’ipotesi di dichiarazione non veritiera, il discrimen tra le due fattispecie sembra doversi incentrare sull’oggetto della dichiarazione, che assumerà rilievo, ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera f-bis), nei soli casi di mancata rappresentazione di circostanze specifiche, facilmente e oggettivamente individuabili e direttamente qualificabili come cause di esclusione a norma della disciplina in commento, ricadendosi altrimenti – alle condizioni previste dalla corrispondete disposizione normativa – nella previsione di cui alla fattispecie prevista al comma 5 lettera c).

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