Mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica e obbligo esclusione

Published On: 9 Novembre 2018Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

Il valore della sottoscrizione consiste non solo nel documentare la legittima provenienza di un documento e, quindi, la possibilità di riferirne il contenuto ad un determinato soggetto, escludendo altresì che la genuinità dello stesso possa essere messa in discussione per effetto di indebite alterazioni o sostituzioni, ma anche, qualora l’atto stesso abbia un valore impegnativo, nella conseguente assunzione di un vincolo negoziale da parte del soggetto a ciò legittimato e delle connesse responsabilità.
Lo ha chiarito il Tar Campania di Napoli, Sezione III, con la sentenza in commento del 6 novembre 2018 numero 6447, il quale allineandosi alla giurisprudenza prevalente, ha dichiarato inammissibile il ricorso al soccorso istruttorio laddove il concorrente abbia omesso di sottoscrivere l’offerta tecnica.
Nella specie, il TAR ha rilevato che, a prescindere da una espressa clausola di esclusione nella disciplina di gara, a fronte della prescrizione che richiede la sottoscrizione, l’inosservanza di tale formalità riferita all’offerta, sia tecnica che economica, concretizza un vizio nella partecipazione alla gara del concorrente, attesa la mancanza di una manifestazione impegnativa di volontà negoziale validamente imputabile al soggetto interessato.
Tale vizio, infatti, non costituisce una mera irregolarità sanabile in via postuma mediante il soccorso istruttorio, posto che l’articolo 83, comma 9, del decreto legislativo 50 del 2016 espressamente contempla tale rimedio in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, “con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica”.
Risulta inoltre non invocabile il principio del favor partecipationis, quale canone ermeneutico delle clausole di gara equivoche, non applicabile allorché sia da escludere alcun dubbio interpretativo del quadro normativo di riferimento e quando siano in discussione aspetti che comportino un pregiudizio del principio fondamentale delle procedure concorsuali, consistente nella parità di trattamento dei concorrenti.
L’esclusione del partecipante alla gara, in tale ipotesi, non si pone neanche in contrasto col principio di tassatività delle clausole di esclusione dalle procedure previsto dall’articolo 83, comma 8, del decreto legislativo 50 del 2016, il quale si riferisce ai criteri di selezione dei concorrenti e non riguarda le modalità di formulazione delle offerte, ivi comprese quelle tecniche, che sono espressamente sottratte alla sfera di applicazione del soccorso istruttorio (cfr. Cons. St., sez. III, 25/7/2018, n. 4546).

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Mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica e obbligo esclusione

Published On: 9 Novembre 2018

Il valore della sottoscrizione consiste non solo nel documentare la legittima provenienza di un documento e, quindi, la possibilità di riferirne il contenuto ad un determinato soggetto, escludendo altresì che la genuinità dello stesso possa essere messa in discussione per effetto di indebite alterazioni o sostituzioni, ma anche, qualora l’atto stesso abbia un valore impegnativo, nella conseguente assunzione di un vincolo negoziale da parte del soggetto a ciò legittimato e delle connesse responsabilità.
Lo ha chiarito il Tar Campania di Napoli, Sezione III, con la sentenza in commento del 6 novembre 2018 numero 6447, il quale allineandosi alla giurisprudenza prevalente, ha dichiarato inammissibile il ricorso al soccorso istruttorio laddove il concorrente abbia omesso di sottoscrivere l’offerta tecnica.
Nella specie, il TAR ha rilevato che, a prescindere da una espressa clausola di esclusione nella disciplina di gara, a fronte della prescrizione che richiede la sottoscrizione, l’inosservanza di tale formalità riferita all’offerta, sia tecnica che economica, concretizza un vizio nella partecipazione alla gara del concorrente, attesa la mancanza di una manifestazione impegnativa di volontà negoziale validamente imputabile al soggetto interessato.
Tale vizio, infatti, non costituisce una mera irregolarità sanabile in via postuma mediante il soccorso istruttorio, posto che l’articolo 83, comma 9, del decreto legislativo 50 del 2016 espressamente contempla tale rimedio in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, “con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica”.
Risulta inoltre non invocabile il principio del favor partecipationis, quale canone ermeneutico delle clausole di gara equivoche, non applicabile allorché sia da escludere alcun dubbio interpretativo del quadro normativo di riferimento e quando siano in discussione aspetti che comportino un pregiudizio del principio fondamentale delle procedure concorsuali, consistente nella parità di trattamento dei concorrenti.
L’esclusione del partecipante alla gara, in tale ipotesi, non si pone neanche in contrasto col principio di tassatività delle clausole di esclusione dalle procedure previsto dall’articolo 83, comma 8, del decreto legislativo 50 del 2016, il quale si riferisce ai criteri di selezione dei concorrenti e non riguarda le modalità di formulazione delle offerte, ivi comprese quelle tecniche, che sono espressamente sottratte alla sfera di applicazione del soccorso istruttorio (cfr. Cons. St., sez. III, 25/7/2018, n. 4546).

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