Taglio delle ali: il criterio del blocco unitario trova applicazione anche sotto la vigenza del Codice dei Contratti Pubblici

Published On: 4 Settembre 2018Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

Il Consiglio di Stato torna a pronunziarsi sulle modalità di calcolo – nelle procedure rette dal criterio di aggiudicazione del prezzo più basso – della soglia di anomalia e del c.d. taglio delle ali, alla luce delle regole previste dall’art. 97, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016, riaffermando l’operatività della regola del c.d. blocco unitario.
La Quinta Sezione, con la decisione del 6 agosto 2018 n.4821 – nel confermare le considerazioni già espresse, da ultimo, nella decisione del 21 giugno 2018, n. 3821 (anch’essa resa su fattispecie assoggettata al Codice degli appalti pubblici del 2016), nonché, in precedenza (e sotto la vigenza del decreto legislativo n.163/2006), dall’Adunanza Plenaria, con la decisione del 19 settembre 2017, n. 5 – ha in via preliminare rammentato come la questione della corretta procedura di determinazione della soglia di anomalia delle offerte, giusta il criterio del c.d. taglio delle ali, per le procedure da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, sia stata già oggetto di divergenti ricostruzioni interpretative nel vigore del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, infine superate dalla citata decisione dell’Adunanza Plenaria n.5/2017.
È noto”, rileva in particolare il Collegio giudicante, “.. che nell’alternativa tra il criterio del c.d. blocco unitario (c.d. criterio relativo, che impone di considerare, ai fini della determinazione matematica della soglia di anomalia, le offerte con identico ribasso quali offerta unica, vuoi che si collochino al margine delle ali, vuoi che si collochino all’interno delle stesse) e il c.d. criterio assoluto (che impone, all’incontro, la distinta considerazione delle singole offerte, pur quando caratterizzate dal medesimo ribasso) – la richiamata decisione dell’Adunanza plenaria (che peraltro non si pronuncia sulle previsioni – comunque non applicabili ratione temporis al caso deciso) ha preferito il primo in ragione di diversi argomenti: a) sia di carattere testuale (discendenti dalla comparazione del primo e del secondo periodo dell’articolo 121, comma 1, primo e secondo periodo, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dal cui confronto emerge la distinzione tra le offerte intermedie, escluse dal “taglio delle ali” – per le quali opera il c.d. criterio assoluto – e le offerte estreme o marginali, interessate dal “taglio delle ali”, per le quali opera invece il c.d. criterio relativo): b) sia di carattere sistematico (connesse alla finalità complessiva di salvaguardare l’interesse pubblico al corretto svolgimento delle gare e a prevenire manipolazioni delle gare e dei relativi esiti, ostacolando condotte collusive in sede di formulazione delle percentuali di ribasso)…”.
Tali considerazioni, rileva ancora il Supremo Consesso nella decisione in rassegna, meritano conferma anche sotto la vigenza del “nuovo” Codice dei Contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.50/2016.
Ritenendo non condivisibili gli argomenti sistematici e teleologici esposti nel corso del giudizio per confutare la correttezza della decisione di prime cure, i Giudici di Palazzo Spada hanno infatti ed anzitutto ritenuto che l’abrogazione dell’art. 121 del DPR 207/2010 sia “… coerente con la sostituzione del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 con il d.lgs. n. 50 del 2016, non accompagnata da una disciplina secondaria esecutiva ed attuativa (a quella preferendo ora la legge il sistema delle linee guida): il che rende l’abrogazione indifferente rispetto al criterio in esame…”, precisando altresì come “..del resto, la citata disposizione regolamentare si limitava ad esplicitare una regola logica che la giurisprudenza amministrativa aveva ricavato dal sistema normativo ancor prima della sua introduzione…”.
E per altro e correlato profilo, che “..l’introduzione di altri strumenti anticollusivi non vale, di suo, a dare per superate le esigenze a suo tempo ritenute da Cons. Stato, Ad. plen., 19 settembre 2017, n. 5 che privilegiano, perché più confacente allo scopo, il c.d. criterio assoluto. Per quanto alla luce della normativa sopravvenuta, appaia meno facile figurare – mediante l’indebito concordamento delle modalità di formalizzazione delle offerte – un’alterazione anticoncorrenziale della determinazione della soglia di anomalia, resta comunque che il criterio del blocco unitario appare convergente al medesimo scopo, la cui rilevanza non è diminuita nel nuovo contesto (nel senso che “la condivisibile ratio ‘antiturbativa’ non [possa] considerarsi venuta meno solo per effetto del complesso meccanismo introdotto dalla novellata disciplina dell’art. 97 del Codice in tema di esclusione automatica”, cfr., parere 361/2018 della Commissione speciale di questo Consiglio di Stato sull’aggiornamento, in parte qua, delle linee guida ANAC)…”.
Piuttosto – continua ancora la decisione in rassegna, “…nel silenzio del d.lgs. n. 50 del 2016…”, il  criterio ermeneutico da prediligere, anche per basilari esigenze di sicurezza giuridica, è quello di “..mantenere, fino a dimostrazione di una volontà contraria del legislatore, l’orientamento della consolidata giurisprudenza e con essa gli acquisiti presidi di funzionalità, di efficienza, di trasparenza e concorrenzialità dei procedimenti di evidenza pubblica…”.
Sulla scorta di tali considerazioni di ordine logico e sistematico, pertanto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’art. art. 97, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 50 del 2016, vada interpretato “…coerentemente con la ratio legis e, dunque, in senso sostanziale e non meramente formale o letterale, dovendosi quindi ritenere che il termine “offerte” di maggiore o minore ribasso contenuto nella suddetta norma vada inteso in senso logico e non in senso numerico…” (con la conseguente legittimità del taglio delle ali, effettuato secondo il  descritto criterio del c.d. blocco unitario).

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Taglio delle ali: il criterio del blocco unitario trova applicazione anche sotto la vigenza del Codice dei Contratti Pubblici

Published On: 4 Settembre 2018

Il Consiglio di Stato torna a pronunziarsi sulle modalità di calcolo – nelle procedure rette dal criterio di aggiudicazione del prezzo più basso – della soglia di anomalia e del c.d. taglio delle ali, alla luce delle regole previste dall’art. 97, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016, riaffermando l’operatività della regola del c.d. blocco unitario.
La Quinta Sezione, con la decisione del 6 agosto 2018 n.4821 – nel confermare le considerazioni già espresse, da ultimo, nella decisione del 21 giugno 2018, n. 3821 (anch’essa resa su fattispecie assoggettata al Codice degli appalti pubblici del 2016), nonché, in precedenza (e sotto la vigenza del decreto legislativo n.163/2006), dall’Adunanza Plenaria, con la decisione del 19 settembre 2017, n. 5 – ha in via preliminare rammentato come la questione della corretta procedura di determinazione della soglia di anomalia delle offerte, giusta il criterio del c.d. taglio delle ali, per le procedure da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, sia stata già oggetto di divergenti ricostruzioni interpretative nel vigore del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, infine superate dalla citata decisione dell’Adunanza Plenaria n.5/2017.
È noto”, rileva in particolare il Collegio giudicante, “.. che nell’alternativa tra il criterio del c.d. blocco unitario (c.d. criterio relativo, che impone di considerare, ai fini della determinazione matematica della soglia di anomalia, le offerte con identico ribasso quali offerta unica, vuoi che si collochino al margine delle ali, vuoi che si collochino all’interno delle stesse) e il c.d. criterio assoluto (che impone, all’incontro, la distinta considerazione delle singole offerte, pur quando caratterizzate dal medesimo ribasso) – la richiamata decisione dell’Adunanza plenaria (che peraltro non si pronuncia sulle previsioni – comunque non applicabili ratione temporis al caso deciso) ha preferito il primo in ragione di diversi argomenti: a) sia di carattere testuale (discendenti dalla comparazione del primo e del secondo periodo dell’articolo 121, comma 1, primo e secondo periodo, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dal cui confronto emerge la distinzione tra le offerte intermedie, escluse dal “taglio delle ali” – per le quali opera il c.d. criterio assoluto – e le offerte estreme o marginali, interessate dal “taglio delle ali”, per le quali opera invece il c.d. criterio relativo): b) sia di carattere sistematico (connesse alla finalità complessiva di salvaguardare l’interesse pubblico al corretto svolgimento delle gare e a prevenire manipolazioni delle gare e dei relativi esiti, ostacolando condotte collusive in sede di formulazione delle percentuali di ribasso)…”.
Tali considerazioni, rileva ancora il Supremo Consesso nella decisione in rassegna, meritano conferma anche sotto la vigenza del “nuovo” Codice dei Contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.50/2016.
Ritenendo non condivisibili gli argomenti sistematici e teleologici esposti nel corso del giudizio per confutare la correttezza della decisione di prime cure, i Giudici di Palazzo Spada hanno infatti ed anzitutto ritenuto che l’abrogazione dell’art. 121 del DPR 207/2010 sia “… coerente con la sostituzione del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 con il d.lgs. n. 50 del 2016, non accompagnata da una disciplina secondaria esecutiva ed attuativa (a quella preferendo ora la legge il sistema delle linee guida): il che rende l’abrogazione indifferente rispetto al criterio in esame…”, precisando altresì come “..del resto, la citata disposizione regolamentare si limitava ad esplicitare una regola logica che la giurisprudenza amministrativa aveva ricavato dal sistema normativo ancor prima della sua introduzione…”.
E per altro e correlato profilo, che “..l’introduzione di altri strumenti anticollusivi non vale, di suo, a dare per superate le esigenze a suo tempo ritenute da Cons. Stato, Ad. plen., 19 settembre 2017, n. 5 che privilegiano, perché più confacente allo scopo, il c.d. criterio assoluto. Per quanto alla luce della normativa sopravvenuta, appaia meno facile figurare – mediante l’indebito concordamento delle modalità di formalizzazione delle offerte – un’alterazione anticoncorrenziale della determinazione della soglia di anomalia, resta comunque che il criterio del blocco unitario appare convergente al medesimo scopo, la cui rilevanza non è diminuita nel nuovo contesto (nel senso che “la condivisibile ratio ‘antiturbativa’ non [possa] considerarsi venuta meno solo per effetto del complesso meccanismo introdotto dalla novellata disciplina dell’art. 97 del Codice in tema di esclusione automatica”, cfr., parere 361/2018 della Commissione speciale di questo Consiglio di Stato sull’aggiornamento, in parte qua, delle linee guida ANAC)…”.
Piuttosto – continua ancora la decisione in rassegna, “…nel silenzio del d.lgs. n. 50 del 2016…”, il  criterio ermeneutico da prediligere, anche per basilari esigenze di sicurezza giuridica, è quello di “..mantenere, fino a dimostrazione di una volontà contraria del legislatore, l’orientamento della consolidata giurisprudenza e con essa gli acquisiti presidi di funzionalità, di efficienza, di trasparenza e concorrenzialità dei procedimenti di evidenza pubblica…”.
Sulla scorta di tali considerazioni di ordine logico e sistematico, pertanto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’art. art. 97, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 50 del 2016, vada interpretato “…coerentemente con la ratio legis e, dunque, in senso sostanziale e non meramente formale o letterale, dovendosi quindi ritenere che il termine “offerte” di maggiore o minore ribasso contenuto nella suddetta norma vada inteso in senso logico e non in senso numerico…” (con la conseguente legittimità del taglio delle ali, effettuato secondo il  descritto criterio del c.d. blocco unitario).

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